Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in  persona
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e  difeso  in
virtu'  di  legge  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato   (fax:
06/96514000;  indirizzo   PEC:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi, n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo  (C.F.  80003170661),  in  persona  del
Presidente pro tempore, con sede a L'Aquila - via Leonardo  da  Vinci
n. 6 - e con domicilio  digitale  presso  i  seguenti  indirizzi  PEC
drg@pec.regione.abruzzo.it     -     dpa@pec.regione.abruzzo.it     -
avvocatura@pec.regione.abruzzo.it tratti dal registro «IPA»; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
1, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 21  dicembre  2021,
n. 27, pubblicata  nel  BUR  -  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo del 24 dicembre 2021, n. 202, nonche' degli articoli 2, commi
1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge  regionale  in  quanto  norme
strettamente connesse  e  consequenziali,  giusta  deliberazione  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del  giorno  18  febbraio
2022. 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione  Abruzzo  n.  202  del  24
dicembre 2021 e' stata pubblicata la legge regionale  n.  27  del  21
dicembre 2021,  intitolata  «Esonero  dalla  compartecipazione  della
spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze  di
polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco e della Polizia locale e  modifiche  alla  legge  regionale  n.
30/2002». 
    La legge regionale e' censurabile relativamente alle disposizioni
contenute ai commi 1 e  2  dell'art.  1,  rubricato  «Definizioni  ed
oggetto dell'esonero», in quanto  violano  disposizioni  statali  che
costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della
finanza  pubblica  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo   comma,   della
Costituzione; gli articoli 81 e l'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione in materia di livelli essenziali di assistenza. 
    Pertanto, le suddette disposizioni,  unitamente  a  quelle  della
stessa legge regionale ad esse strettamente connesse e consequenziali
di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, vengono  impugnate
con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione  affinche'  ne
sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato
il conseguente annullamento per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della
finanza  pubblica  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo   comma,   della
Costituzione in relazione all'art.  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311;  violazione  dell'art.  81  e  dell'art.  117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione in  materia  di  livelli
essenziali di assistenza, in  relazione  all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
    L'art. 1, commi 1 e 2, della legge oggetto di censura  stabilisce
che: 
        «1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia,
della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e
della Polizia locale, nonche'  gli  operatori  delle  associazioni  e
cooperative impegnati in attivita'  di  emergenza-urgenza,  soccorso,
ordine pubblico, sicurezza  e  protezione  civile,  che  accedono  in
pronto soccorso a seguito di infortunio durante  il  servizio  o  per
ragioni   di   servizio,   sono   esonerati   dal   pagamento   della
compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle  prestazioni
erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. 
        2. Indipendentemente dal  codice  di  dimissione  dal  pronto
soccorso, gli stessi operatori sono altresi' esonerati dal  pagamento
della  compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  in   relazione   ad
eventuali    successive    prestazioni     strettamente     correlate
all'infortunio per un periodo massimo di due  anni  a  decorrere  dal
giorno dell'evento traumatico». 
    A tali  disposizioni  sono  imprescindibilmente  connesse  quelle
previste nella stessa legge  regionale  all'art.  2,  commi  1  e  2,
nonche' all'art. 4, comma 1. 
    In  particolare,  l'art.  2,  rubricato  «Disposizioni  attuative
dell'esonero», stabilisce che: 
        «1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge,  la  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,
fornisce  criteri  e  indicazioni  operative  alle  ASL   in   ordine
all'applicazione temporanea di cui all'art. 1. 
        2. L'esenzione si applica a decorrere dalla pubblicazione sul
BURAT della deliberazione di cui al comma 1». 
    L'art. 4, rubricato «Invarianza finanziaria», stabilisce al comma
1 che: 
        «1. Dall'applicazione dell'art. 1 non derivano maggiori spese
a carico del bilancio regionale.  L'esonero  di  cui  all'art.  1  e'
riconosciuto nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario  assegnate
annualmente  alle  Aziende  sanitarie  regionali  e  stanziate  nella
Missione 13 - Programma 1 del bilancio regionale». 
    La dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1
deve, pertanto, estendersi anche alle predette  disposizioni  di  cui
agli articoli 2 e 4. 
    Le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, in esame si pongono  in
contrasto  con  i  parametri  costituzionali  denunciati  poiche'  le
previsioni di forme di esonero dal pagamento della  compartecipazione
alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate in  regime
di pronto soccorso non sono attualmente incluse tra  quelle  indicate
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio
2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502»; disposizione quest'ultima che,  nel  riordino
della disciplina in materia sanitaria, e' dedicata  alla  tutela  del
diritto  alla  salute,  alla   programmazione   sanitaria   ed   alla
definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza. 
    La norma regionale in  esame  si  configura,  pertanto,  come  un
livello ulteriore di assistenza. 
    La Regione Abruzzo, inoltre, essendo  in  Piano  di  rientro  dal
disavanzo  sanitario  e'  assoggettata  al  divieto  di   spese   non
obbligatorie, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,
con cui sono stati previsti specifici adempimenti per le regioni  che
presentino un bilancio sanitario deficitario. 
    La regione, quindi, non puo' garantire alcun livello ulteriore di
assistenza  rispetto  a  quanto  gia'  previsto  dalla   legislazione
statale. 
    L'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale, nella parte in  cui
destina  a  prestazioni  non  incluse  nei  livelli   essenziali   di
assistenza risorse del Servizio sanitario regionale, distoglie queste
ultime dalla finalita' cui sono vincolate ponendosi in contrasto  con
l'art. 117, comma 3, della Costituzione per violazione  dei  principi
fondamentali dettati nella materia del  coordinamento  della  finanza
pubblica, nonche' in contrasto con l'art. 81 della  Costituzione  per
violazione dei principi  di  adeguata  copertura  finanziaria  e  con
l'art. 117, comma 2, lettera m)  della  Costituzione  per  violazione
delle  competenze  statali  in  materia  di  livelli  essenziali   di
assistenza. 
    Le leggi statali che  stabiliscono  i  livelli  essenziali  sono,
infatti,   destinate   a   porsi   come   parametro   interposto   di
costituzionalita' delle leggi  regionali  emanate  anche  nell'ambito
della competenza primaria. 
    Nella determinazione dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio  nazionale  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  3,
lettera m) della Costituzione rientra certamente la  definizione  dei
livelli essenziali e uniformi di assistenza in materia sanitaria. 
    Come   affermato   da   codesta   Corte    costituzionale,    «la
determinazione dei  LEA  e'  un  obbligo  del  legislatore  statale»,
seppure  la  sua  proiezione  in  termini  di  fabbisogno   regionale
coinvolga necessariamente le regioni (Corte costituzionale,  sentenza
n. 169 del 2017). 
    L'interdipendenza dei parametri evocati - anche  nel  riferimento
all'art. 81, terzo comma, della Costituzione che impone di  costruire
gli equilibri  inerenti  all'esercizio  di  competenza  e  all'intero
triennio - discende dallo statuto  fondante  del  Servizio  sanitario
nazionale, il quale garantisce la tutela della  salute  come  diritto
fondamentale  dell'individuo  e  interesse  della  collettivita'.  Il
Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi
di assistenza, come definiti dal Piano  sanitario  nazionale  e  come
individuati  contestualmente  alla  identificazione   delle   risorse
finanziarie (art. 1, della legge 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421»). (Corte costituzionale, sentenza 10  aprile
2020, n. 62 nel riferimento ai parametri di  cui  agli  articoli  81,
terzo comma e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione). 
    D'altro canto, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha piu'  volte
affermato la  vincolativita'  dei  piani  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario (ex plurimis, sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n.
91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011) e ha altresi'  precisato  che,
di regola, i principi fondamentali fissati dalla  legislazione  dello
Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della  finanza
pubblica  sono  funzionali  a   preservare   l'equilibrio   economico
finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e  anche  a
garantire l'unita' economica della  Repubblica,  come  richiesto  dai
principi costituzionali e  dai  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. (Corte costituzionale, sentenza n. 82
del 2015). 
    L'equilibrio di bilancio regionale e degli enti  che  curano  sul
territorio  della  regione  il  servizio  sanitario   e'   condizione
necessaria, seppur di per  se'  non  sufficiente,  per  assicurare  i
livelli essenziali delle prestazioni (Corte costituzionale,  sentenza
n. 62 del 2020, cit.). 
    E' ancora stato affermato che «alla Regione, soggetta ai  vincoli
dei  piani  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  e'  preclusa  la
possibilita' di  incrementare  la  spesa  sanitaria  per  motivi  non
inerenti alla garanzia  delle  prestazioni  essenziali,  come  questa
Corte ha costantemente affermato (ex plurimis, sentenza  n.  130  del
2020, punto 3.3. del Considerato in diritto). La  vincolativita'  dei
piani e'  da  considerarsi  espressione  del  principio  fondamentale
relativo al contenimento della spesa pubblica sanitaria, direttamente
correlato al principio di coordinamento della finanza  pubblica»  (in
tal senso Corte costituzionale, sentenza, 12 marzo 2021, n. 36). 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha da ultimo ribadito come il
sistema italiano di tutela della salute si sviluppi su due livelli di
governo: quello  statale,  che  definisce  i  livelli  essenziali  di
assistenza che il Servizio sanitario nazionale e' tenuto a fornire ai
cittadini  e  l'ammontare  complessivo   delle   risorse   economiche
necessarie al loro finanziamento; e quello regionale, cui pertiene il
compito di  organizzare  sul  territorio  il  rispettivo  servizio  e
garantire  l'erogazione  delle  prestazioni  nel  rispetto  dei  LEA;
sicche' «La presenza di due livelli di governo  rende  necessaria  la
definizione di un sistema di regole che ne disciplini i  rapporti  di
collaborazione, nel rispetto delle  reciproche  competenze.  Cio'  al
fine di realizzare una gestione del sistema  sanitario  efficiente  e
capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con  le
regole di bilancio» (Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 2021, n.
142, e gia' in termini Corte costituzionale sentenza 10 aprile  2020,
n. 62 del 2020 cit.) 
    Con  tale  pronuncia  e'  stato  in  conclusione  riaffermato  il
principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, e' precluso
alla regione e agli enti, finanziati per  assicurare  le  prestazioni
sanitarie sul territorio di  riferimento,  di  deliberare  spese  per
l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali. 
    Pertanto, l'art. 1, commi 1 e 2, della legge in esame  viola  sia
il principio di contenimento della spesa pubblica  sanitaria,  inteso
quale  principio   fondamentale   nella   materia   concorrente   del
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 174,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» che ha valenza  di  principio  generale,  sia  gli
articoli 81 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, in  quanto
la Regione Abruzzo, impegnata nel  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario,  deve  osservare  il  divieto  di  effettuare  spese   non
obbligatorie e non destinare a prestazioni non  incluse  nei  livelli
essenziali di assistenza risorse  del  Servizio  sanitario  regionale
distogliendole dalla finalita' cui sono vincolate.