Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (fax: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Contro la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661), in persona del Presidente pro tempore, con sede a L'Aquila - via Leonardo da Vinci n. 6 - e con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC drg@pec.regione.abruzzo.it - dpa@pec.regione.abruzzo.it - avvocatura@pec.regione.abruzzo.it tratti dal registro «IPA»; Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, pubblicata nel BUR - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 24 dicembre 2021, n. 202, nonche' degli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge regionale in quanto norme strettamente connesse e consequenziali, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 18 febbraio 2022. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 del 24 dicembre 2021 e' stata pubblicata la legge regionale n. 27 del 21 dicembre 2021, intitolata «Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla legge regionale n. 30/2002». La legge regionale e' censurabile relativamente alle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art. 1, rubricato «Definizioni ed oggetto dell'esonero», in quanto violano disposizioni statali che costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; gli articoli 81 e l'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione in materia di livelli essenziali di assistenza. Pertanto, le suddette disposizioni, unitamente a quelle della stessa legge regionale ad esse strettamente connesse e consequenziali di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi Violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; violazione dell'art. 81 e dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione in materia di livelli essenziali di assistenza, in relazione all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'art. 1, commi 1 e 2, della legge oggetto di censura stabilisce che: «1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale, nonche' gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attivita' di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. 2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresi' esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico». A tali disposizioni sono imprescindibilmente connesse quelle previste nella stessa legge regionale all'art. 2, commi 1 e 2, nonche' all'art. 4, comma 1. In particolare, l'art. 2, rubricato «Disposizioni attuative dell'esonero», stabilisce che: «1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, fornisce criteri e indicazioni operative alle ASL in ordine all'applicazione temporanea di cui all'art. 1. 2. L'esenzione si applica a decorrere dalla pubblicazione sul BURAT della deliberazione di cui al comma 1». L'art. 4, rubricato «Invarianza finanziaria», stabilisce al comma 1 che: «1. Dall'applicazione dell'art. 1 non derivano maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esonero di cui all'art. 1 e' riconosciuto nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende sanitarie regionali e stanziate nella Missione 13 - Programma 1 del bilancio regionale». La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 deve, pertanto, estendersi anche alle predette disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. Le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, in esame si pongono in contrasto con i parametri costituzionali denunciati poiche' le previsioni di forme di esonero dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non sono attualmente incluse tra quelle indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; disposizione quest'ultima che, nel riordino della disciplina in materia sanitaria, e' dedicata alla tutela del diritto alla salute, alla programmazione sanitaria ed alla definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza. La norma regionale in esame si configura, pertanto, come un livello ulteriore di assistenza. La Regione Abruzzo, inoltre, essendo in Piano di rientro dal disavanzo sanitario e' assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», con cui sono stati previsti specifici adempimenti per le regioni che presentino un bilancio sanitario deficitario. La regione, quindi, non puo' garantire alcun livello ulteriore di assistenza rispetto a quanto gia' previsto dalla legislazione statale. L'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale, nella parte in cui destina a prestazioni non incluse nei livelli essenziali di assistenza risorse del Servizio sanitario regionale, distoglie queste ultime dalla finalita' cui sono vincolate ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione per violazione dei principi fondamentali dettati nella materia del coordinamento della finanza pubblica, nonche' in contrasto con l'art. 81 della Costituzione per violazione dei principi di adeguata copertura finanziaria e con l'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione per violazione delle competenze statali in materia di livelli essenziali di assistenza. Le leggi statali che stabiliscono i livelli essenziali sono, infatti, destinate a porsi come parametro interposto di costituzionalita' delle leggi regionali emanate anche nell'ambito della competenza primaria. Nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, lettera m) della Costituzione rientra certamente la definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza in materia sanitaria. Come affermato da codesta Corte costituzionale, «la determinazione dei LEA e' un obbligo del legislatore statale», seppure la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolga necessariamente le regioni (Corte costituzionale, sentenza n. 169 del 2017). L'interdipendenza dei parametri evocati - anche nel riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione che impone di costruire gli equilibri inerenti all'esercizio di competenza e all'intero triennio - discende dallo statuto fondante del Servizio sanitario nazionale, il quale garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita'. Il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, come definiti dal Piano sanitario nazionale e come individuati contestualmente alla identificazione delle risorse finanziarie (art. 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»). (Corte costituzionale, sentenza 10 aprile 2020, n. 62 nel riferimento ai parametri di cui agli articoli 81, terzo comma e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione). D'altro canto, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha piu' volte affermato la vincolativita' dei piani di rientro dal disavanzo sanitario (ex plurimis, sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011) e ha altresi' precisato che, di regola, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica sono funzionali a preservare l'equilibrio economico finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unita' economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. (Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2015). L'equilibrio di bilancio regionale e degli enti che curano sul territorio della regione il servizio sanitario e' condizione necessaria, seppur di per se' non sufficiente, per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 2020, cit.). E' ancora stato affermato che «alla Regione, soggetta ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, e' preclusa la possibilita' di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali, come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis, sentenza n. 130 del 2020, punto 3.3. del Considerato in diritto). La vincolativita' dei piani e' da considerarsi espressione del principio fondamentale relativo al contenimento della spesa pubblica sanitaria, direttamente correlato al principio di coordinamento della finanza pubblica» (in tal senso Corte costituzionale, sentenza, 12 marzo 2021, n. 36). Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha da ultimo ribadito come il sistema italiano di tutela della salute si sviluppi su due livelli di governo: quello statale, che definisce i livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale e' tenuto a fornire ai cittadini e l'ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; e quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei LEA; sicche' «La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Cio' al fine di realizzare una gestione del sistema sanitario efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio» (Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 2021, n. 142, e gia' in termini Corte costituzionale sentenza 10 aprile 2020, n. 62 del 2020 cit.) Con tale pronuncia e' stato in conclusione riaffermato il principio secondo cui, nella fase di rientro dal deficit, e' precluso alla regione e agli enti, finanziati per assicurare le prestazioni sanitarie sul territorio di riferimento, di deliberare spese per l'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali. Pertanto, l'art. 1, commi 1 e 2, della legge in esame viola sia il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, inteso quale principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che ha valenza di principio generale, sia gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, in quanto la Regione Abruzzo, impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, deve osservare il divieto di effettuare spese non obbligatorie e non destinare a prestazioni non incluse nei livelli essenziali di assistenza risorse del Servizio sanitario regionale distogliendole dalla finalita' cui sono vincolate.